TARGA PROVVISORIA DI CARTONE
Secondo l’art. 99 del codice della strada, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi che circolano per le operazioni di accertamento e di controllo della idoneità tecnica, per recarsi ai transiti di confine per l’esportazione, per partecipare a riviste prescritte dall’autorità militare, a mostre o a fiere autorizzate di veicoli nuovi ed usati, devono essere muniti di foglio di via e di una targa provvisoria rialsciati da un ufficio competente del Dipartimento dei trasporti terrestri.
Il foglio di via deve indicare il percorso, la durata e le eventuali prescrizioni tecniche. La durata non può eccedere i sessanta giorni. Tuttavia, per particolari esigenze di sperimentazione di veicoli nuovi non ancora immatricolati, l’ufficio competente del Dipartimento dei trasporti terrestri, può rilasciare alla fabbrica costruttrice uno speciale foglio di via, senza limitazioni di percorso, della durata massima di centottanta giorni.