CONVERSIONE DELLA PATENTE ESTERA
La conversione della patente estera è consentita agli stranieri residenti in Italia a partire dal secondo anno di residenza in Italia.
La patente estera (extracomunitaria) deve essere accompagnata dal permesso internazionale di guida (rilasciato dallo Stato estero che ha emesso la patente) ovvero da una traduzione ufficiale in lingua italiana.
Dopo un anno dall’acquisizione della residenza in Italia i titolari di patente di guida extracomunitaria non sono più abilitati alla conduzione di veicoli sul territorio italiano.
E’ possibile convertire la patente di guida extracomunitaria in patente italiana se è stata rilasciata da uno degli Stati riportati nel sottostante elenco.
I titolari di una patente di guida rilasciata da uno Stato dell’Unione Europea possono guidare sul territorio italiano veicoli per i quali è valida la loro patente, senza obbligo di conversione dopo un anno dall’acquisizione di residenza in Italia.
La conversione della patente estera consiste nel rilascio di una nuova patente italiana corrispondente a quella estera ed è obbligatoria nei seguenti casi:
- se la patente comunitaria non ha scadenza: entro i 2 anni dall’acquisizione della residenza in Italia deve essere convertita
- se si è sottoposti a revisione della patente comunitaria
- alla scadenza di validità della patente comunitaria per procedere al rinnovo. La nuova durata della patente segue le disposizioni italiane in materia di durata di validità della patente e di controllo medico
- trascorso un anno dalla residenza acquisita in Italia per i possessore di patente extracomunitaria
Elenco degli Stati per i quali è possibile ottenere la conversione delle patenti (dati aggiornati al 31 ottobre 2024)
CONVERSIONE PERMESSA SOLO AD ALCUNE CATEGORIE DI CITTADINI
- Canada (personale diplomatico e consolare)
- Cile (personale diplomatico e loro familiari)
- Stati Uniti (personale diplomatico e loro familiari)
- Zambia (cittadini in missione governativa e loro familiari)