CONVERSIONE DELLA PATENTE ESTERA

La conversione della patente estera è consentita agli stranieri residenti in Italia a partire dal secondo anno di residenza in Italia.

La patente estera (extracomunitaria) deve essere accompagnata dal permesso internazionale di guida (rilasciato dallo Stato estero che ha emesso la patente) ovvero da una traduzione ufficiale in lingua italiana.

Dopo un anno dall’acquisizione della residenza in Italia i titolari di patente di guida extracomunitaria non sono più abilitati alla conduzione di veicoli sul territorio italiano.

E’ possibile convertire la patente di guida extracomunitaria in patente italiana se è stata rilasciata da uno degli Stati riportati nel sottostante elenco.

I titolari di una patente di guida rilasciata da uno Stato dell’Unione Europea possono guidare sul territorio italiano veicoli per i quali è valida la loro patente, senza obbligo di conversione dopo un anno dall’acquisizione di residenza in Italia.

La conversione della patente estera consiste nel rilascio di una nuova patente italiana corrispondente a quella estera ed è obbligatoria nei seguenti casi:

  • se la patente comunitaria non ha scadenza: entro i 2 anni dall’acquisizione della residenza in Italia deve essere convertita
  • se si è sottoposti a revisione della patente comunitaria
  • alla scadenza di validità della patente comunitaria per procedere al rinnovo. La nuova durata della patente segue le disposizioni italiane in materia di durata di validità della patente e di controllo medico
  • trascorso un anno dalla residenza acquisita in Italia per i possessore di patente extracomunitaria

Elenco degli Stati per i quali è possibile ottenere la conversione delle patenti (dati aggiornati al 31 ottobre 2024)

ALBANIA (fino al 12/07/2026); ALGERIA; ANDORRA (fino al 31/10/2029); ARGENTINA; AUSTRIA; BELGIO; BULGARIA; CIPRO; CROAZIA; DANIMARCA; ESTONIA; FILIPPINE; FINLANDIA; FRANCIA; GERMANIA; GIAPPONE; GRAN BRETAGNA (fino al 30/03/2028); GRECIA; IRLANDA; ISLANDA; ISRAELE (fino al 22/08/2028); LETTONIA; LIBANO; LIECHTENSTEIN; LITUANIA; LUSSEMBURGO; MACEDONIA; MALTA; MAROCCO; MOLDAVIA; NORVEGIA; PAESI BASSI; POLONIA; PORTOGALLO; PRINCIPATO DI MONACO; REPUBBLICA CECA; REPUBBLICA DI COREA; REPUBBLICA SLOVACCA; ROMANIA; SAN MARINO; SERBIA (fino al 17/12/2028); SLOVENIA; SPAGNA; SVEZIA; SVIZZERA( fino al 12/06/2026); TAIWAN; TUNISIA; TURCHIA( fino al 18/07/2028); UCRAINA (fino al 24/01/2027); UNGHERIA;

CONVERSIONE PERMESSA SOLO AD ALCUNE CATEGORIE DI CITTADINI

  • Canada (personale diplomatico e consolare)
  • Cile (personale diplomatico e loro familiari)
  • Stati Uniti (personale diplomatico e loro familiari)
  • Zambia (cittadini in missione governativa e loro familiari)
  • Patente estera posseduta in visione (e relativa fotocopia fronte – retro)
  • 2 foto recenti formato tessera, di cui una autenticata, su fondo bianco ed a capo scoperto, su carta non termica
  • Certificato medico in bollo (e relativa fotocopia), con fotografia, la cui data non sia anteriore a 6 mesi, rilasciato da un medico di cui all’art.119 del Codice della Strada

    Se il certificato medico non ha la foto, e la richiesta non è presentata dall’interessato, deve essere allegata una fotografia autenticata. Nel caso in cui è il diretto interessato a presentare la domanda, si procederà all’autenticazione della foto direttamente presso lo sportello

Per i cittadini extracomunitari:
permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità

Per i cittadini comunitari:
carta di soggiorno, richiesta ai sensi dell’art.2 del D.P.R. n.54/02

Per patente rilasciata da Stato extracomunitario:
documento in bollo con la traduzione dei dati della patente estera. La conformità della traduzione al testo straniero deve essere certificata dalla rappresentanza in Italia dello Stato che ha rilasciato la patente. Questa certificazione deve essere convalidata dalla Prefettura

Conversione della patente estera