CONVERSIONE DELLA PATENTE MILITARE

Chi ha conseguito una patente rilasciata dalle forze armate o dalle forze dell’ordine (compresi Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato, Protezione Civile, NATO, Guardia di Finanza, Corpo della Polizia Penitenziaria) oppure dalla Croce Rossa Italiana può guidare esclusivamente veicoli appartenenti alle rispettive amministrazioni. Per poter guidare anche veicoli civili (della stessa categoria ai quali si è abilitati dalla patente militare) senza dover sostenere nuovamente l’esame, è necessario richiedere la conversione della patente militare. Lo impone il Codice della strada in base all’articolo 138.

La richiesta per la conversione della patente militare deve essere presentata inderogabilmente entro un anno dalla data del congedo. Per la conversione della patente militare devono essere necessariamente prese in considerazione le relative tabelle di equipollenza predisposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Clicca qui per visualizzare le tabelle.