FUSIONI, CESSIONI E TRASFORMAZIONI DI IMPRESE ISCRITTE ALL’ALBO
In caso di trasformazione e fusione, sono previsti i seguenti adempimenti per le imprese richiedenti la continuazione dell’attività:
- Imprese derivanti da aziende già autorizzate alla data del 31.12.1977.
Non devono dimostrare alcun requisito ma semplicemente richiedere la continuazione entro 30 giorni dall’intervenuta. - Imprese derivanti da aziende iscritte in via definitiva alla data del 31.03.1988, ovvero in via provvisoria e titolare di autorizzazione anteriormente alla data del 01.06.1987.
Devono richiedere la continuazione dell’attività entro 30 giorni dall’intervenuta autorizzazione dimostrando il requisito dell’onorabilità. - Imprese derivanti da aziende a regime iscritte con le limitazioni di cui all’art. 1, comma 2 e 3, del DM n. 198/1991 che intendano esercitare con i medesimi vincoli. Devono richiedere la continuazione dell’attività entro 30 giorni dall’intervenuta autorizzazione dimostrando il requisito dell’onorabilità.
Tali imprese dovranno in ogni caso dimostrare il possesso del requisito della capacità professionale e finanziaria entro il 17 agosto 2009. - Imprese derivanti da aziende a regime esercenti l’attività senza limitazioni. Non devono dimostrare alcun requisito ma semplicemente richiedere la continuazione entro 30 giorni dall’intervenuta.
Non possono considerarsi assimilabili alle previsioni dell’art.15 legge 298/1974, fusioni, cessioni e trasformazioni di impese iscritte all’albo individuali in società di capitali e viceversa.